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Legge

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IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

(28 aprile 1992)

visto il messaggio 5 dicembre 1989 n. 3539 del Consiglio di Stato,

decreta:

TITOLO I

Norme generali

Definizione e scopo

Art. 1      
1) Il patriziato è una corporazione di diritto pubblico, autonoma nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi, proprietaria di beni d’ uso comune da conservare e utilizzare con spirito viciniale a favore della comunità. 
2) Sono pure patriziati le corporazioni di diritto pubblico, proprietarie di beni d’ uso comune, che hanno svolto e svolgono un’ attività d’ interesse pubblico riconosciuta dal Consiglio di Stato. 
3) I patriziati generali, le corporazioni, le degagne e i vicinati sono considerati analogamente purché adempiano ai requisiti di cui ai capoversi precedenti.

  Altri enti

Art. 2  
Il regolamento del patriziato stabilisce e disciplina l’ esistenza di altri enti o eventuali suddivisioni interne, con i relativi diritti e obblighi.

Garanzia legale

Art. 3
1) Ogni patriziato secondo l’ art. 1 deve essere riconosciuto dal Consiglio di Stato. 
2) Tale riconoscimento ha effetto dichiarativo. 
3) Contro il decreto del Consiglio di Stato è dato ricorso al Gran Consiglio nei modi e nei termini di cui alla Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

Garanzia della proprietà: congodimento

Art. 4  
1) La consistenza dei beni di proprietà del patriziato o degli enti patriziali può essere mutata unicamente secondo le norme della legge. 
2) Il godimento dei beni deve avvenire in comune da parte dei patrizi e dei non patrizi nei limiti stabiliti dalla legge.  

TITOLO II
Dei beni patriziali
CAPO I
Amministrazione

Definizione

Art. 5  
1)  I beni patriziali si suddividono in beni amministrativi e beni patrimoniali. 
2) I beni amministrativi sono beni che servono all’ adempimento di compiti di diritto pubblico. Essi sono in particolare i boschi, gli alpi, i maggenghi, i prati, i pascoli, le cave, le case patriziali e gli altri edifici di uso pubblico, i terreni incolti, l’ archivio e gli altri beni culturali, le strade e gli accessi, gli acquedotti, le teleferiche, gli impianti sportivi o per il tempo libero, le opere di premunizione torrentizie e antivalangarie di consolidamento dei terreni. 
3) I beni patrimoniali sono beni privi di uno scopo pubblico diretto. Essi sono in particolare i beni mobili, quali i capitali, il denaro contante e i crediti, nonchè gli edifici utilizzati nella forma del diritto privato (locazione, affitto) o attraverso la concessione di uno speciale diritto di godimento. 
4) L’ ufficio patriziale tiene l’ inventario dei beni di proprietà del patriziato, come pure dei beni e dei capitali affidati alla sua amministrazione e sottoposti alla sua vigilanza. 
5) Il regolamento di applicazione fissa le norme d’ esecuzione del presente articolo.

Suddivisione dei beni amministrativi

Art. 6        Per lo scopo a cui sono destinati, i beni amministrativi si suddividono in: 
a)    beni destinati in primo luogo all’ esercizio dell’ attività agricola, costituiti dai beni di godimento o primari quali boschi, alpi, maggenghi, prati, pascoli con i relativi diritti di pascolare, legnamare, stramare, stabiliti dal regolamento del patriziato; 
b)    beni destinati anche all’ uso sociale quali boschi, terreni pascolivi ed altri al piano ed in montagna con le loro vie d’ accesso e le relative opere di protezione e le eventuali infrastrutture quali gli acquedotti e le teleferiche; 
c)    edifici; 
d)    opere di protezione e premunizione torrentizie e antivalangarie, di consolidamento dei terreni; e)    impianti sportivi; 
f)     cave; 
g)    beni culturali quale l’ archivio.

Compiti del patriziato

Art. 7 
1) Il patriziato ha il compito di organizzare il buon governo dei beni patriziali, di garantire l’ uso pubblico e di valorizzare le tradizioni locali. 
2) In particolare: 
a)    di curare la conservazione, il miglioramento e la gestione razionale dei boschi e dei beni agricoli; b)    di assicurare il buon governo dei beni destinati anche all’ uso sociale e di promuovere la realizzazione di nuove opere quali il miglioramento o la creazione di accessi stradali o pedonali, piazze di riposo, posteggi, impianti per lo svago e lo sport e subordinatamente l’ edificazione a scopi abitativi; 
c)    di assicurare l’ efficienza degli impianti di uso pubblico e di promuoverne dei nuovi; 
d)    di promuovere la creazione in proprio o con altri enti di organismi e squadre specializzate per la cura del pascolo e del bosco, per il taglio o il commercio del legname; 
e)    di assicurare e regolare l’ esercizio del diritto di legnamare, stramare e pascolare nei boschi patriziali provvedendo anche ad estinguere tali diritti qualora non fossero più usati; 
f)     di riscattare eventuali diritti di pascolo, prepascolo e postpascolo, e in genere i diritti di godimento sui beni patriziali; 
g)    di integrare le aree boschive e pascolive patriziali con l’ acquisizione di aree abbandonate, o in procinto di esserlo, al piano e in montagna; 
h)    di valorizzare i beni culturali.

Alienabilità dei beni.
a) Limiti

Art. 8   
1)  I beni amministrativi sono inalienabili. 
2) I beni patrimoniali possono essere alienati per ammortizzare debiti, per finanziare opere di pubblica utilità oppure quando l’ alienazione sia fatta nell’ interesse della collettività in genere e non sia comunque pregiudizievole agli interessi del patriziato. 
3) È riservato l’ art. 20 cpv. 2. 
4) Sono autorizzate la permuta dei fondi, l’ alienazione di scorpori di terreno, la cessione di proprietà per la rettifica di confine, o per scopi di miglioria fondiaria, che non hanno utilità prevedibile. 
5) È in ogni caso vietata l’ assegnazione in godimento di particelle di boschi (quadrelle).  

b) Ratifica

Art. 9 
Ogni alienazione di proprietà immobiliare diventa efficace con la ratifica da parte del Consiglio di Stato.

c) Diritto di prelazione dei Comuni e del Cantone

Art. 10
1) Il Comune nella cui giurisdizione si trovano fondi di proprietà patriziale, subordinatamente il Cantone, hanno in caso di vendita ai privati un diritto di prelazione su fondi quando siano destinati a scopi pubblici. 
2) Il Consiglio di Stato può delegare il diritto di prelazione del Cantone a un altro Comune o a un consorzio di Comuni interessati. 
3) Le modalità, i limiti e l’ esercizio del diritto di prelazione sono stabiliti nel regolamento di applicazione della legge.  

Diritto di riscatto

Art. 11  
1)  Il Comune ha il diritto di riscattare, dimostrata la necessità di utilità pubblica, o nel caso di gestione insufficiente, le infrastrutture non agricole di proprietà patriziale. 
2)  L’ indennità è calcolata sul valore di costruzione al momento del riscatto dedotto il deprezzamento per vetustà. 
3) Restano riservate le cessioni volontarie ad altre condizioni.  

Pubblico concorso. a) Obbligo; forme

Art. 12  
1) Le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del patriziato devono essere fatti per pubblico concorso. 
2)  Il concorso dev’ essere accessibile a chiunque e annunciato all’ albo per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi. 
3)  Il regolamento del patriziato fissa la cifra oltre la quale il concorso dev’ essere parimenti pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale.

b) Eccezione

Art. 13  
1)  Quando al patriziato non ne può derivare danno e quando l’ interesse generale lo giustifica, il Dipartimento può: 
a)    esonerare il patriziato dall’ obbligo del pubblico concorso; 
b)    concedere segnatamente che l’ alienazione, la locazione e l’ affitto siano fatti per licitazione o a trattative private. 
2)  Sono riservate le norme di leggi speciali.

c) Aggiudicazione

Art. 14     
1)  L’ aggiudicazione deve essere fatta al miglior offerente, riservati i cpv. 2 e 3. 
2)  Solo in casi straordinari, quando l’ offerta migliore non presenti, a giudizio dell’ ufficio patriziale, sufficienti garanzie, l’ aggiudicazione può essere fatta ad altro concorrente. 
3)  Quando nessuna delle offerte presenti sufficienti garanzie, oppure quando i prezzi offerti siano manifestamente svantaggiosi per il patriziato, l’ ufficio patriziale può decidere la riapertura del concorso.

d) Procedura

Art. 15      
Il regolamento d’ applicazione della legge fissa la procedura per i concorsi pubblici e le aggiudicazioni.

Costituzione in pegno di beni

Art. 16     
1)  I beni amministrativi non possono essere costituiti in pegno. 
2) I beni patrimoniali possono essere costituiti in pegno nei limiti consentiti dagli artt. 173, 174 e 175 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero.  

Fideiussioni Mutui a terzi

Art. 17   
1)  Il patriziato può prestare fideiussioni o concedere mutui a favore di enti pubblici o di associazioni locali di interesse pubblico. 
2)  Il Consiglio di Stato può accordare l’ autorizzazione anche a favore di privati quando l’ interesse del patriziato è evidente.

Divieto di speculazioni

Art. 18 
I beni di proprietà del patriziato non possono essere impiegati in speculazioni.

Contributo per opere pubbliche

Art. 19      
Quando il Comune fa capo alla compensazione intercomunale il patriziato può essere chiamato, avuto riguardo alla sua situazione patrimoniale, a contribuire al finanziamento delle opere pubbliche interessanti il Comune medesimo e la cui esecuzione fosse decisa nel periodo compreso nei tre anni precedenti e i tre anni successivi alla domanda di compensazione, limitatamente alle disponibilità del patriziato. La misura del contributo è stabilita dal Consiglio di Stato nel limite massimo del 30%.

Copertura del fabbisogno, imposta patriziale

Art. 20
1)  Se la gestione corrente del preventivo di un anno chiude con un disavanzo, l’ assemblea, rispettivamente il Consiglio patriziale decidono la copertura a medio termine: 
a)    in primo luogo attingendo alla riserva disponibile a bilancio; 
b)    in secondo luogo con il prelevamento di un’ imposta per ogni fuoco patriziale. L’ imposta corrisponde al fabbisogno scoperto ripartito in modo uguale tra i fuochi. Il regolamento del patriziato stabilisce se l’ imposta può essere pagata, in tutto o in parte sottoforma di lavoro comune. 
2)  Solo in casi straordinari i beni patrimoniali possono essere alienati per sopperire a bisogni correnti del bilancio, purchè siano salvaguardati gli interessi della collettività.

Lavoro comune

Art. 21  
1)  Il patriziato può prevedere nel regolamento l’ introduzione del lavoro comune sottoforma di prestazione di lavoro per la conservazione o una migliore utilizzazione del suo patrimonio. 
2)  Il regolamento del patriziato deve prevedere il pagamento della quota corrispondente se la prestazione non viene data.

  Capo II
Interventi finanziari

Fondo di riserva forestale

Art. 22  
1)  Il patriziato è obbligato a devolvere un importo massimo del 10% del reddito netto di ogni taglio di boschi al proprio fondo di riserva forestale. 
2)  I proventi del fondo di riserva forestale sono da impiegare specialmente per l’ esecuzione di lavori forestali. 
3)  Il regolamento d’ applicazione della legge stabilisce le norme per la costituzione, il controllo e l’ impiego di tale fondo.

Fiscalità

Art. 23      
I patriziati sono esenti dalla tassa immobiliare, dall’ imposta sulla sostanza e sul reddito ad eccezione delle loro aziende forestali.

Opere sussidiate supplementari

Art. 24
Per le opere destinate anche all’ uso sociale di cui all’ art 6 lett. b), il Cantone può eccezionalmente accordare sussidi supplementari sui costi residui in aggiunta ai sussidi usuali, al finanziamento del comune e di terzi.

Consorzio per spese extra-aziendali

Art. 25     
Il patriziato può chiedere al Consiglio di Stato la costituzione di un consorzio secondo l’ art. 36 quando dovesse affrontare spese rilevanti per l’ esecuzione, il ripristino o la manutenzione di opere o infrastrutture utilizzate prevalentemente per scopi sociali o collettivi non agricoli o forestali.

Fondo di aiuto patriziale.
a) Contributo

Art. 26 
1) È istituito il fondo di aiuto patriziale. 
2) Quando l’ esecuzione o il ripristino di un’ opera o di un’ infrastruttura di interesse pubblico essenziale dovesse cagionare a un patriziato una spesa sproporzionata ai suoi mezzi e tale da pregiudicare l’ equilibrio finanziario, il patriziato può chiedere al Cantone un contributo dal fondo di aiuto patriziale.

b) Amministrazione e finanziamento

Art. 27      
1)  Il fondo di aiuto patriziale è amministrato dal Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, assistito da una Commissione consultiva composta da uno stesso numero di membri in rappresentanza dello Stato e di delegati del patriziato. 
2)  Il fondo è alimentato con i seguenti mezzi: 
a)    il contributo annuale dei patriziati, calcolato tra il 2% e il 10% del reddito netto delle vendite di beni patriziali, dei capitali, degli affitti, delle locazioni e dei diritti di superficie se complessivamente superano i Fr. 5000.00. Il regolamento di applicazione stabilisce i criteri e le modalità di determinazione del reddito netto; 
b)    il contributo annuale del Cantone pari almeno a quello dei patriziati di cui alla lettera a); 
c)    la devoluzione dei beni dei patriziati disconosciuti. 
3)  Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, fissa in un regolamento le percentuali per anno e per categoria di reddito netto, le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo ed il versamento del contributo di cui alla lett. a). 
4)  Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, può ridurre o abbandonare il contributo su richiesta del patriziato interessato che verrebbe a trovarsi, a causa del contributo imposto, in una evidente situazione di disagio finanziario.

Capo III

  Modi di godimento

Godimento in generale

Art. 28   
1)  Il regolamento del patriziato stabilisce i modi e le condizioni del godimento come pascolare, far erba, fieno e strame, e l’ approvvigionamento in legna da ardere. 
2)  Il godimento non può essere negato, senza valido motivo, alle famiglie non patrizie domiciliate nel comune del patriziato, dietro pagamento di un’ equa tassa fissata dal regolamento del patriziato. 
3)  Il regolamento del patriziato può prevedere il godimento per i non patrizi domiciliati nel comune del patriziato con aziende agricole, alle stesse condizioni dei patrizi. 
4)  È riservato l’ art. 171a della LAC.

Assegnazione di legna da ardere lavorata e in piedi

Art. 29   
1)  Ai fuochi patrizi può essere concessa, una volta all’ anno, legna da ardere lavorata per proprio uso domestico. La stessa assegnazione può essere concessa ai fuochi non patrizi domiciliati nel comune del patriziato. 
2)  I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall’ ufficio patriziale, giusta le disponibilità. 
3)  I fuochi patrizi domiciliati fuori Cantone partecipano all’ assegnazione se ne fanno richiesta. 
4)  Il regolamento del patriziato può escludere o ridurre proporzionalmente l’ assegnazione ai patrizi domiciliati fuori comune, in considerazione delle particolari condizioni locali. 
5)  Il patriziato può esigere dai beneficiari una congrua partecipazione al costo della lavorazione. 
6)  L’ assegnazione di legna da ardere in piedi può essere fatta eccezionalmente alle medesime condizioni quando non sia in contrasto con le norme di buon governo dei boschi.

Assegnazione di legna d’ opera. a) Lavorata

Art. 30     
1)  Ad ogni patrizio maggiorenne può essere concessa, a prezzo di favore, legna d’ opera lavorata per la costruzione o la riattazione in proprio di case, stalle o altri edifici nella giurisdizione del comune a cui si estende il patriziato. 
2)  Il quantitativo della legna d’ opera assegnata non può superare la percentuale della produzione totale di tale legname fissata dal regolamento del patriziato, ritenuto che il quantitativo massimo assegnato al patrizio non potrà superare venti metri cubi ogni dieci anni.

b) In piedi

Art. 31     
L’ assegnazione di legna d’ opera in piedi può essere fatta nelle medesime condizioni e negli stessi quantitativi di quella lavorata, solo in casi straordinari, per la costruzione o la riparazione di case, stalle o altri edifici in zone di montagna di difficile accesso sempre che il richiedente dia serie garanzie per una corretta esecuzione del taglio.

Divieto di cessione e ripartizione

Art. 32   
1)  I diritti di godimento patriziali non possono essere ceduti. 
2)  È vietata ogni ripartizione di rendite o divisione di beni patriziali tra i patrizi.

Destinazione dei redditi e dei ricavi

Art. 33      
1)  I redditi ed i ricavi devono essere destinati dall’ assolvimento dei compiti del patriziato, all’ ammortamento dei debiti del patriziato, oppure al finanziamento di opere di pubblica utilità eseguite o da eseguire nel comune del patriziato. 
2)  I ricavi dei boschi devono essere principalmente impiegati per investimenti a favore dell’ economia forestale e alpestre.

TITOLO III

  Fusione, consorziamento e disconoscimento

Fusione

Art. 34  
1)  Due o più patriziati possono essere fusi quando ciò fosse imposto da ragioni d’ interesse economico o amministrativo generali. 
2)  In particolare, sentiti i rappresentanti degli enti interessati: 
a)    allo scopo di garantire una maggiore consistenza economica ed uno sfruttamento più razionale dei beni di loro proprietà; 
b)    quando la maggior parte dei patrizi di uno dei patriziati fossero i medesimi dell’ altro;

c)    quando i beni patriziali consistono in diritti che gravano la proprietà di altro patriziato; 
d)    al fine di costituire una sola gestione dei beni patriziali in una giurisdizione comunale o in un comprensorio di comuni confinanti.

Procedura di fusione

Art. 35      
1)  La procedura di fusione può essere avviata: 
a)    su domanda dei singoli patriziati; 
b)    d’ ufficio dal Consiglio di Stato. 
2)  Il Consiglio di Stato decreta la fusione e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale. 
3)  Contro il decreto è ammesso il ricorso al Gran Consiglio da parte dei patriziati interessati o da parte dei singoli patrizi, entro 30 giorni dalla pubblicazione. 
4)  Sono per il resto applicabili per analogia le norme della legge sulla fusione e separazione dei comuni.

Consorziamento

Art. 36  
1) I patriziati possono essere riuniti in consorzio allo scopo di: 
a)    garantire un governo e uno sfruttamento più razionale dei beni immobili di cui essi sono proprietari, specialmente dei boschi, dei pascoli e degli alpi; 
b)    favorire l’ esecuzione di opere di premunizione valangaria e di stabilizzazione del terreno e di altre opere analoghe di interesse pubblico. 
2) Il consorzio può comprendere anche i comuni nella cui giurisdizione si trovino i beni patriziali, altri comuni, gli enti turistici, le regioni, quando il fine del consorzio è l’ utilizzazione dei fondi patriziali per scopi sociali o collettivi non agricoli o forestali, come il turismo, lo svago o il ristoro, la protezione ambientale.  

Procedura di consorziamento

Art. 37      
1)  La procedura di consorziamento è avviata: 
a)    su domanda dei singoli patriziati; 
b)    su domanda di altri enti interessati; 
c)    d’ ufficio dal Consiglio di Stato. 
2)  Il Consiglio di Stato decreta il consorziamento e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale. 
3)  Sono per il resto applicabili le norme della legge sui consorzi.

Disconoscimento

Art. 38      
1)  Il patriziato che non adempie più i requisiti di legge viene disconosciuto dal Consiglio di Stato, sentiti i rappresentanti dell’ ente. 
2)  Contro il decreto i rappresentanti dell’ ente ed i singoli interessati hanno facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Devoluzione dei beni

Art. 39      
Il decreto di disconoscimento stabilisce la devoluzione dei beni dell’ ente disconosciuto.  

  TITOLO IV

  Appartenenza al patriziato  

Capo I  

   
Acquisto dello stato di patrizio

Presupposti

Art. 40      
1 Lo stato di patrizio presuppone la cittadinanza ticinese.  
2 Non si può acquistare lo stato di membro di un patriziato, se già si appartiene ad un altro patriziato, salvo in caso di svincolo a norma dell’ art 43 lett. c).  
Acquisto dello stato di patrizio. 

a) Per filiazione

Art. 41      
1 Acquista lo stato di patrizio il figlio minorenne di genitore patrizio.  
2 Se i genitori sono membri di patriziati diversi si presume che il figlio acquisti lo stato di patrizio del padre, a meno che dichiari ai rispettivi uffici patriziali di scegliere quello della madre.  
3 La dichiarazione di scelta del patriziato deve essere fatta dal diretto interessato entro l’ anno dal compimento della maggiore età.  
4 La scelta vale anche per i discendenti.

 b) Per matrimonio

Art. 42      
1 Una persona acquista lo stato di patrizio per il fatto del matrimonio con un patrizio o una patrizia.  
2 Nel caso di matrimonio tra cittadini di patriziati diversi, ciascun coniuge mantiene il proprio stato di patrizio.  
3 In ambo i casi è riservato il diritto di opzione nel termine di un anno.

c) Per concessione

Art. 43      
1 Lo stato di patrizio può essere concesso dall’ assemblea o dal consiglio patriziale alle seguenti condizioni:  
a)    se il richiedente è cittadino ticinese attinente del comune in cui ha sede il patriziato;  
b)    se il richiedente è cittadino ticinese domiciliato nel comune da almeno dieci anni;  
c)    se il richiedente, già membro di altro patriziato, domanda lo svincolo dal patriziato precedente. Lo svincolo può essere condizionato all’ acquisto del nuovo patriziato.  
2 La domanda di concessione comprende automaticamente i figli minorenni.

Rapporto con il patriziato generale

Art. 44     
L’ acquisto dello stato di patrizio di enti o suddivisioni interne di cui all’ art 2 conferisce automaticamente lo stato di patrizio generale.

Procedura

Art. 45      
La procedura per l’ acquisto dello stato di patrizio è stabilita dal regolamento d’ applicazione della legge

Tasse; importo

Art. 46      
1 Per la concessione dello stato di patrizio può essere prelevata una tassa dell’ importo massimo di Fr. 1000.-.  
2 La tassa è commisurata alle condizioni economiche del richiedente.

Capo II  

Perdita e riacquisto dello stato di patrizio

Perdita

Art. 47      Lo stato di patrizio si perde per le seguenti cause:

a)    per la perdita della cittadinanza ticinese;

b)    per la rinuncia allo stato di patrizio;

c)    per nuovo matrimonio, successivo al divorzio o vedovanza, dell’ uomo o della donna che ha acquistato lo stato di patrizio all’ atto del matrimonio.

Effetti

Art. 48      

1 La perdita dello stato di patrizio per i motivi di cui alla lett. b) dell’ art 47 non produce effetti per il coniuge e per i discendenti del rinunciante.

2 La perdita dello stato di patrizio per i motivi di cui alla lett. c) dell’ art 47 non produce effetti per i discendenti.

Riacquisto

Art. 49      Chi riacquista la cittadinanza ticinese, riacquista lo stato precedente di patrizio.

Procedura

Art. 50      La procedura per la rinuncia ed il riacquisto dello stato di patrizio è stabilita dal regolamento d’ applicazione della legge.

Capo III

Esercizio dei diritti patriziali

Esercizio dei diritti patriziali. a) In generale

Art. 51      

1 Il patrizio esercita i diritti patriziali nei limiti stabiliti dalla legge.

2 Per la convocazione alle assemblee il patrizio domiciliato fuori dal comune sede del patriziato deve eleggere un suo recapito presso un patrizio domiciliato nel comune, a meno che faccia esplicita richiesta ad essere convocato personalmente. Il recapito deve essere notificato all’ ufficio patriziale.

b) Diritto di voto

Art. 521)    

1 Ogni patrizio ha diritto di voto a diciotto anni compiuti ed è considerato maggiorenne ai sensi della legge.

2 L’ esercizio del diritto di voto è personale.

c) Diritto di godimento

Art. 53      

1 I diritti di godimento dei beni del patriziato sono esercitati per fuoco.

2 Il fuoco patriziale è costituito:

a)    di un maggiorenne, con economia propria;

b)    di una comunione di persone patrizie formanti un’ unica economia domestica;

c)    della donna patrizia che mantiene il patriziato da nubile all’ atto del matrimonio.

Effetti della costituzione o estinzione del fuoco

Art. 54      

1 In caso di costituzione di un nuovo fuoco, i diritti di godimento si esercitano dal giorno di iscrizione nel corrispondente registro.

2 In caso di estinzione per decesso, rinuncia degli aventi diritto, o per altra causa, i diritti di godimento cessano con la radiazione del fuoco dal registro.

Rappresentanza del fuoco

Art. 55      

1 Per l’ esercizio dei diritti di godimento, nei rapporti con l’ amministrazione patriziale, il fuoco è rappresentato di regola dal patrizio più anziano.

2 Il diritto di rappresentanza può essere delegato.

Capo IV

Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi

Registro

a) Contenuto

Art. 56      
Il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi attesta:  
a)    lo stato di patrizio;  
b)    la qualità di avente diritto di voto;  
c)    i fuochi con diritto di godimento.

b) Allestimento

Art. 57      
L’ ufficio patriziale allestisce su formulario stabilito dal Dipartimento, il registro aggiornato ogni anno, entro la fine di novembre.

c) Pubblicazione

Art. 58      
1 Il registro è pubblicato ogni anno durante i primi venti giorni di dicembre.  
2 La pubblicazione ha luogo con l’ esposizione nell’ ufficio patriziale o nella cancelleria comunale e, nel caso di patriziati con giurisdizione in più comuni, nella cancelleria del comune sede del patriziato.

d) Variazioni; pubblicazioni

Art. 59      
1 Nel corso dell’ anno l’ ufficio patriziale apporta al registro le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato e quelle richieste dagli interessati per cambiamenti di stato civile o per altra causa comportanti modificazioni nelle famiglie patrizie.  
2 L’ ufficio patriziale pubblica le variazioni durante i quindici giorni consecutivi all’ albo patriziale.

Divieto di variazione nel periodo di pubblicazione

Art. 60      
1 Nessuna variazione, tranne se ordinata dal Consiglio di Stato, può essere apportata al registro durante il periodo di pubblicazione.  
2 Le iscrizioni che si rendono necessarie durante il periodo di pubblicazione sono apportate decorso tale periodo; le corrispondenti variazioni devono essere pubblicate all’ albo secondo le norme dell’ art 59.

Ricorsi. 

a) Legittimazione attiva

Art. 61      
1 Chiunque ha il diritto di voto nel patriziato può contestare le iscrizioni nel registro mediante ricorso al Consiglio di Stato.  
2 Il ricorso tendente a ottenere l’ iscrizione nel registro può essere interposto solo dal patrizio che la chiede o da un suo mandatario.  
3 La decisione del Consiglio di Stato è definitiva, salvo che sia in contestazione lo stato di patrizio.

b) Termini

Art. 62     
 Il ricorso contro il registro deve essere interposto:  
a)    nel caso di pubblicazione annuale, durante il periodo di pubblicazione;  
b)    nel caso di variazione, durante il periodo di pubblicazione della variazione medesima.

 Contestazioni sullo stato di patrizio in cause civili

Art. 63      
Le contestazioni sullo stato di patrizio che sorgessero nel corso di una causa giudiziaria devono essere demandate dal giudice civile al Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

  TITOLO V

  Organizzazione del patriziato

Capitolo I  

Generalità

Organi del patriziato

Art. 64    
1 Gli organi del patriziato sono: I’ assemblea, il consiglio patriziale dove è stato costituito e l’ ufficio patriziale.  
2 Essi amministrano il patriziato secondo le competenze conferite dalla legge.

 Elezioni

Art. 65     
 L’ elezione del consiglio patriziale e dell’ ufficio patriziale ha luogo ogni quattro anni in aprile, alla dalla fissata dal Consiglio di Stato entro la fine di agosto dell’anno precedente nei modi stabiliti dalla legge sull’ elezione degli uffici e dei consigli patriziali .

Sigillo Patriziale

Art. 66      
1 Ogni patriziato deve avere un sigillo la cui impronta dev’ essere apposta a ogni atto ufficiale.  
2 Il sigillo e le sue variazioni devono essere notifica al Dipartimento competente.

  Capitolo II

Assemblea patriziale

Definizione: pubblicità

Art. 67     
L’ assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale. Essa è pubblica.  

Competenze

Art. 68      
L’ assemblea:  
a)    elegge il consiglio patriziale, l'ufficio patriziale, il suo presidente e i supplenti;  
b)    adotta i regolamenti e li modifica;  
c)    esercita la sorveglianza sull’ amministrazione patriziale;  
d)    approva ogni anno il conto preventivo e il Conto Consuntivo;  
e)    vota i prestiti e i relativi piani d’ ammortamento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;  
f)     autorizza l’ affitto, la locazione, la permuta, l' alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;  
g)    decide l’ esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;  
h)    autorizza l’ ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;  
i)     fissa per regolamento gli onorari dei membri dell’ ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato; 
l)     coincide lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato;  
m)   nomina la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;  
n)    esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del patriziato.

Assemblee ordinarie

Art. 69      
1 Le assemblee ordinarie annuali sono due:  
a)    la prima esamina il rapporto della commissione della gestione sull’ esercizio precedente e delibera in merito;  
b)    la seconda esamina il rapporto della commissione della gestione sul preventivo, delibera sullo stesso e nomina la commissione della gestione.  
2  Nelle assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti purché figurino all’ ordine del giorno.  
3 I patriziati senza un movimento finanziario importante possono prevedere nel loro regolamento la tenuta di una sola assemblea ordinaria annuale, fissandone la data non oltre il 30 aprile.

Assemblee straordinarie

Art. 70      
L’ assemblea patriziale si raduna straordinariamente:  
a)    ogni qualvolta l’ ufficio patriziale lo ritiene opportuno;  
b)    se richiesto da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero dei patrizi domiciliati nel comune o nei comuni del patriziato.

Date e termine

Art. 71      
1 Il regolamento del patriziato fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che l’ approvazione della gestione patriziale deve avvenire entro il 30 aprile, e l’ approvazione del preventivo entro il 31 dicembre.  
2 Il termine del 30 aprile può essere anche prorogato dal Dipartimento, su istanza dell’ufficio patriziale, fino al 30 giugno.  
3 Il Dipartimento può autorizzare il rinvio per giustificati motivi o nel caso di concomitanze con votazioni o elezioni federali, cantonali, distrettuali, di circolo o comunali.

Convocazione

Art. 72     
L’ ufficio patriziale convoca l’ assemblea mediante avviso all’ albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall’ art. 51, almeno dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno. L'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

Numero legale

Art. 73      
L’ assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. I membri e supplenti dell’ ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.

Validità delle risoluzioni: revoca

Art. 74      
1 L’ assemblea delibera a maggioranza dei votanti  
2 Per gli oggetti di cui all’ art. 68 lett. e), f), g), h), e nel caso di revoca di risoluzioni precedenti, essa delibera a maggioranza di due terzi dei votanti; in ogni caso i voti affermativi devono costituire la metà dei presenti.  
3 In tutti i casi gli astenuti e, per le votazioni a scrutinio segreto, le schede in bianco non sono computate.

Casi di collisione

Art. 75      
1 Il patrizio il cui interesse personale è in collisione con quello del patriziato nell’ oggetto posto in deliberazione non può prendere parte né alla discussione né al voto .  
2 Per uguale titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore. L’ interesse di un ente di diritto pubblico non determina la collisione di interessi nei suoi membri.  
3 La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Verbale delle risoluzioni; pubblicazione 

Art. 76      
1Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente delI’ assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.  
2Il presidente del patriziato pubblica entro cinque giorni all’ albo le risoluzioni dell’ assemblea con l’ indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.  

Funzionamento dell’ assemblea

Art. 77   
1 Il regolamento del patriziato stabilisce le altre modalità di funzionamento dell’ assemblea.  
2 Esso deve in particolare disciplinare:  
a)    il luogo, il giorno e l’ ordine delle trattande;  
b)    la composizione dell’ ufficio presidenziale e i compiti;  
c)    l verbale delle discussioni, i modi di tenuta e di approvazione;  
d)    il sistema di voto;  
e)    i messaggi e i rapporti, le forme ed i termini di presentazione e deposito;  
f)     le commissioni, la loro composizione e gli attributi;  
g)    le interpellanze e le mozioni con le forme ed i termini di presentazione;  
h)    l' ordine e la pubblicità dell’ assemblea.  
3 Il presidente i membri ed i supplenti dell’ ufficio patriziale in carica o che lo furono nell’ anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell’ ufficio presidenziale né partecipare alle votazioni per la nomina della commissione della gestione e per l’ approvazione del consuntivo.

Capitolo III

  Il Consiglio patriziale

Istituzione

Art. 78  
1 Il regolamento del patriziato può prevedere l’ istituzione del consiglio patriziale.  
2 Esso ne stabilisce il funzionamento richiamati gli artt. 75 e 76 disciplinando in particolare:  
a)    la seduta costitutiva;  
b)    l' ufficio presidenziale e i suoi compiti;  
c)    le sessioni ordinarie e straordinarie;  
d)    il luogo e i modi di convocazione;  
e)    le modalità di partecipazione;  
f)     il verbale delle discussioni, i modi di tenuta e di approvazione;  
g)    i messaggi, i rapporti, i modi e i termini di presentazione e di deposito;
h)    il sistema e il quoziente di voto;  
i)     le commissioni, la loro composizione e gli attributi;  
l)     le interpellanze e le mozioni con le forme e i termini di presentazione.

Attributi

Art. 79     
 Il consiglio patriziale esercita gli attributi dell’ assemblea patriziale di cui all’ art. 68 riservato il diritto di iniziativa e di referendum secondo le modalità previste dalla legge organica comunale, ritenuto che i quozienti ivi previsti sono computati sul numero dei cittadini patrizi domiciliati nel comune o nei comuni del patriziato.

Eleggibilità

Art. 80      
1 Sono eleggibili in consiglio patriziale gli aventi diritto di voto del patriziato.  
2 La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro dell’ ufficio patriziale o supplente e di dipendente del patriziato, salvo che quest’ ultima sia esercitata con funzione accessoria.

Capitolo IV

  L’ ufficio patriziale

Composizione

Art. 81  
1 L’ ufficio patriziale amministra il patriziato.  
2 Esso si compone di tre o di cinque membri, compreso il presidente.  
3 L’ ufficio di un patriziato la cui giurisdizione si estende a più comuni può avere fino a un massimo di nove membri.  
4 La carica è obbligatoria.  
5 Nei patriziati ove esiste un ufficio di tre membri occorrono due supplenti.

Eleggibilità

Art. 82      
1 È eleggibile alla carica di membro e di supplente dell’ ufficio ogni patrizio maggiorenne con diritto di voto in materia patriziale.  
2 Il presidente deve avere il suo domicilio nel comune o nei comuni del patriziato, salvo eccezioni autorizzate dal Consiglio di Stato.

Incompatibilità

a) Per carica

Art. 83      
La carica di presidente dell’ ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario.

b) Per parentela

Art. 84      
Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.

 Ricusa della carica

Art. 85      
La carica di presidente, di membro o di supplente dell’ ufficio patriziale può essere ricusata per un’ infermità che la rende eccessivamente gravosa o per un altro motivo grave.

Dimissioni dalla carica

Art. 86      
Il presidente, i membri e i supplenti possono dimissionare dalla carica per uno dei seguenti motivi:   
a)    l’ aver coperto la carica l’ intero quadriennio immediatamente precedente;  
b)    l’ età di 65 anni;  
c)    un’ infermità che la rende eccessivamente gravosa o altro motivo grave.

Procedura

Art. 87    
1 Le dimissioni per i motivi di cui all’ art. 86 lett. a) e b) sono inoltrate all’ ufficio patriziale e hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione.  
2 La ricusa e le dimissioni di chi invoca il motivo di cui agli artt. 85 e 86 lett. c) sono decise dall’ ufficio patriziale, riservato il ricorso al Consiglio di Stato che decide inappellabilmente.

Rifiuto di assumere la carica

Art. 88     
Nel caso in cui il presidente, un membro o un supplente dell’ ufficio patriziale rifiutassero, senza legittimo motivo, di assumere la carica, il Consiglio di Stato diffida formalmente l’ interessato a desistere dal diniego. Se la diffida rimane infruttuosa, il Consiglio di Stato ordina, con decisione inappellabile, la sostituzione del renitente, applicandogli nel contempo una multa sino a fr..1000.—.

Periodo di elezione; dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi

Art. 89  
1 Il presidente, i membri e i supplenti dell’ ufficio patriziale stanno in carica quattro anni e sono rieleggibili.   
2 Essi rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Giudice di pace, entro tre giorni dalla data della proclamazione.  

Nomina del vicepresidente

Art. 90      
Nella prima seduta successiva alla sua elezione l’ ufficio nomina tra i suoi membri un vicepresidente.

Commissioni

Art. 91
1 L’ ufficio può nominare, nel suo seno o fuori, commissioni per la sorveglianza di determinati rami dell’ amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza.  
2 Di ogni commissione deve far parte un membro dell’ ufficio, di regola in qualità di presidente.  
3 Le commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell’ amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare. Esse hanno in ogni caso funzioni consultive.

Competenza dell’ ufficio patriziale

a) In generale

Art. 92     
L’ ufficio patriziale:   
a)    è l’ organo esecutivo del patriziato;  
b)    dirige l’ amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell’ interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;  
c)    formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell’ assemblea o del consiglio patriziale;  
d)    esegue o fa eseguire le risoluzioni dell’ assemblea o del consiglio patriziale;  
e)    dà ragguagli sull’ amministrazione all’ assemblea o al consiglio patriziale con un rapporto scritto annuale;  
f)     decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all’ art. 70 lett. b);  
g)    esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal regolamento o da altre leggi.

b) In particolare

Art. 93     
 L’ ufficio patriziale, in particolare:  
a)    organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l’ uso pubblico;  
b)    provvede all’ incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all’ impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;  
c)    allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;  
d)    applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;  
e)    nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;  
f)     approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;  
g)    procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della presente legge;  
h)    allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;  
i)     procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall’ autorità di vigilanza;  
l)     conserva e aggiorna l’ archivio patriziale;  
m)   fissa la sportule di cancelleria.  

Altre norme sul funzionamento

Art. 94      
1 Il regolamento del patriziato stabilisce le norme di funzionamento dell’ ufficio patriziale a completazione e integrazione di quelle prescritte dalla presente legge. In particolare esso deve disciplinare:  
a)    il luogo delle sedute;  
b)    il funzionamento delle sedute;  
c)    la chiamata dei supplenti;  
d)    il modo di votazione;  
e)    il verbale delle discussioni e le modalità della tenuta e approvazione;  
f)     l’ obbligo di discrezione, l’ esame degli atti e il rilascio di estratti.  
2  L’ art. 76 è applicabile per analogia.  

Lavori e forniture

Art. 95      
1 I lavori eseguiti dal patriziato e la fornitura allo stesso devono essere aggiudicati per pubblico concorso quando il loro importo è superiore a fr. 5000.—.  
2 Per regolamento del patriziato tale importo può essere aumentato sino a fr. 20.000.—.  
3 Il concorso è pubblicato all’ albo per un periodo di almeno quindici giorni.  
4 Il regolamento del patriziato fissa la cifra oltre la quale il concorso dev’ essere parimenti pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale.  
5 Sono inoltre applicabili gli artt. da 12 a 15 della presente legge.

Validità della seduta

Art. 96      
L’ ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l’ ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

Frequenza

Art. 97      
La partecipazione alle sedute è obbligatoria. L’ assenza ingiustificata è punibile con una multa fino a fr. 20.- per seduta inflitta dall’ ufficio patriziale.

 Validità delle risoluzioni; revoca

Art. 98 
1 Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; l’ astensione non è ammessa.  
2 Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei suoi membri, riservati i diritti dei terzi.

Collisione

Art. 99      
Un membro dell’ ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l’ art. 75.

Divieto di prestazione

Art. 100     
Un membro dell’ ufficio patriziale non può assumere né direttamente, né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del patriziato.

 Capitolo V

  I dipendenti del patriziato

Nomina procedura

Art. 101  
1 L’ ufficio patriziale nomina ogni quadriennio il segretario e gli altri dipendenti, previsti da leggi speciali o dal regolamento.  
2 La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l’ elezione dell’ ufficio patriziale.  
3 Salvo proroga da accordare dal Dipartimento competente, la riconferma è tacita se l’ ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.  

Provvedimenti disciplinari

Art. 102     
1 La violazione dei doveri d’ ufficio è punita dall’ ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:  
a)    l’ ammonimento;  
b)    la multa fino a fr. 500.-;  
c)    la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;  
d)    il licenziamento.  
2 L’ applicazione d’ ogni provvedimento disciplinare dev’ essere preceduta da un’ inchiesta nella quale all’ interessato dev’ essere data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.  
3 Ogni provvedimento disciplinare dev’ essere motivato e notificato per iscritto all’ interessato.  
4 I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell’ interessato al Consiglio di Stato.  
5 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Rapporto d’ impiego; diritti e obblighi

Art. 103     
Il regolamento del patriziato oltre alle disposizioni della presente legge stabilisce i requisiti per la nomina, gli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio e le prestazioni sociali dei dipendenti.  

Capitolo VI

  Conti - Esame della gestione

 Conti

A) Anno amministrativo  
Art. 104    
Il conto preventivo e il conto consuntivo del patriziato si estendono alla gestione dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

B) Contenuto  
1. del conto preventivo  

Art. 105    
 Il conto preventivo deve contenere:  
a)               le previsioni sui ricavi e sulle spese della gestione corrente;  
b)               le indicazioni sulle entrate e sulle uscite di investimento;  
c)               nella gestione corrente del conto preventivo devono essere incluse ogni anno una voce concernente l’ ammortamento della sostanza nella misura minima dell’ effettivo deprezzamento ed una voce relativa agli interessi passivi sui prestiti.

2. del conto consuntivo

Art. 106     
Il conto consuntivo deve contenere:  
a.    il conto di gestione corrente;  
b.    il conto degli investimenti;  
c.    il bilancio patrimoniale.

C) Forma delle deliberazioni

Art. 107     
Si procede alle deliberazioni sul conto preventivo e sul conto consuntivo articolo per articolo e sul complesso.

D) Destinazione dei crediti

Art. 108    
I crediti possono essere destinati dall’ ufficio patriziale solo per l’ oggetto per cui furono accordati.

E) Sorpassi; crediti suppletori

Art. 109     
L’ ufficio patriziale non può far spese che non siano iscritte nel bilancio preventivo, nè superare quelle iscritte, senta il consenso preliminare dell’ assemblea o del consiglio patriziale, salvo nei casi di assoluta urgenza per i quali esso dovrà chiedere la ratifica alla prossima assemblea o riunione del consiglio.

F) Prestiti a breve scadenza

Art. 110     
Quando, nel corso dell’ anno, l’ ufficio patriziale mancasse di liquidità per sopperire a spese della parte ordinaria del conto preventivo, potrà far capo a prestiti a breve scadenza, purché siano integralmente rimborsati entro l’ anno successivo.

G) Pagamenti e riscossioni; forme

Art. 111    
I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o bancario. Il regolamento del patriziato designa gli aventi diritti di firma collettiva con il presidente dell’ ufficio patriziale per tutte le operazioni concernenti i conti suddetti.

H) tenuta dei conti, pagamenti e riscossioni: esenzioni. Norme esecutive

Art. 112     
Le norme particolari circa la tenuta dei libri contabili e le registrazioni sono stabilite dal regolamento speciale.

Contabilità armonizzata

Art. 113     
1 Il regolamento del patriziato deve stabilire in base all’ importanza finanziaria del patriziato se applicare i principi e le norme di gestione finanziaria, di contabilità e di controllo, stabiliti dalla legge organica comunale.  
2 Il Consiglio di Stato può decidere l’ introduzione graduale della contabilità armonizzata in tutti i patriziati.

Commissione della gestione; attribuzioni

Art. 114     
1 L’ esame della gestione è affidato alla commissione della gestione.  
2 A tale scopo le è conferita la facoltà di esame degli atti dell’ amministrazione patriziale, i verbali e gli archivi.  
3 La commissione si pronuncia:  
a)    sul preventivo;  
b)    sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell’ assemblea o del consiglio patriziale in virtú dell’ art. 68 quando l’ esame non rientri nella competenza esclusiva di un’ altra commissione;  
c)    sul consuntivo.  
4 La carica di membro e di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.

Incompatibilità

Art. 115     
Non possono far parte della commissione:  
a)    i membri dell’ ufficio patriziale ed i supplenti;  
b)    i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;  
c)    coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell’ ufficio patriziale, i supplenti ed il segretario.

Collisione

Art. 116     
1 Chi ha rivestito la carica di membro dell’ ufficio patriziale o di supplente può far parte della commissione della gestione.  
2 Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.  

Rapporto

Art. 117 
1 La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto.  
2 Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all’ assemblea o al consiglio patriziale.  
3 L’ assemblea o il consiglio patriziale stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l’ ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.  

Capitolo VII

Contravvenzioni

Competenze

Art. 118     
1 L’ ufficio patriziale applica la multa sulle contravvenzioni ai regolamenti patriziali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata.  
2 Il massimo della multa è di Fr. 10.000.—, riservate le leggi speciali.

Rapporti; segnalazioni

Art. 119    
1 I membri dell’ ufficio patriziale e i dipendenti di cui all’ art. 101 che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto al patriziato.  
2 Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Procedura:

a) rapporto di contravvenzione

Art. 120     
Il rapporto di contravvenzione deve indicare i fatti, il luogo, la data e il periodo in cui le infrazioni sono avvenute e le norme di legge o di regolamento violate.  

b) decisione

Art. 121    
1 Accertata la violazione, l’ ufficio patriziale infligge la multa; nella decisione devono essere richiamati:  
a)    il rapporto di contravvenzione;  
b)    i motivi della multa;  
c)    l’ indicazione delle norme di legge o di regolamento violate e di quella che reprime la trasgressione;  
d)    l’ indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.  
2 La decisione di multa è appellabile al Consiglio di Stato.  
3 Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.  
4 La decisione di abbandono del procedimento contravvenzionale dev’ essere notificata al denunciato.  

Prescrizione

Art. 122   
1 L’ azione contravvenzionale come pure la pena si prescrivono, ciascuna, in due anni.  
2 Per la decorrenza dei termini fanno stato le modalità fissate dal decreto legislativo che regola la prescrizione in materia di contravvenzione.

Pagamento e commutazione

Art. 123    
1 Le multe devono essere pagate entro un mese da quando sono definitive.
2 L’ ufficio patriziale può concedere una proroga non superiore a due mesi o accordare la possibilità di pagamento a rate nel termine massimo di sei mesi.  
3 Se la multa non è pagata tempestivamente, l’ ufficio patriziale procede in via esecutiva.  
4 Non essendo possibile l’ incasso, il Dipartimento, su istanza dell’ ufficio patriziale e previa diffida di dieci giorni, commuta la multa in arresto in ragione di un giorno ogni fr. 30.—e per un massimo di tre mesi comunicandolo per esecuzione all’ autorità competente.  
5 Contro la decisione di commutazione della multa in arresto è ammesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall’ intimazione.

TITOLO VI

Regolamenti

Regolamenti

Art. 124     
Il patriziato disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze.

Esposizione

Art. 125     
I regolamenti patriziali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi:  
a)    per un periodo di quindici giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute;  
b)    nei patriziati a regime di consiglio patriziale inoltre per un periodo di trenta giorni durante il quale è data la facoltà di referendum.

Approvazione

Art. 126    
1 Trascorsi i termini di esposizione di cui all’ art. 125, i regolamenti sono sottoposti al Consiglio di Stato per l’ approvazione.  
2 Analoga procedura dev’ essere ossequiata per ogni loro variazione.

Facoltà del Consiglio di Stato

Art. 127    
1 Il Consiglio di Stato nella procedura di approvazione dei regolamenti patriziali, valendosi dei poteri di vigilanza conferitigli dall’ art. 130 della legge può:  
a)    apportare d’ ufficio modificazioni o aggiunte al regolamento per metterlo in consonanza con le norme della costituzione e delle leggi;  
b)    approvare il regolamento ritenuto lo stralcio delle disposizioni non conformi alle leggi;  
c)    sospendere l’ approvazione del regolamento o di singole sue disposizioni, con invito al patriziato a procedere alle modificazioni e completazioni del caso, assegnando a tale scopo un termine adeguato.  
2 Il Consiglio di Stato emana in luogo e vece dell’ organo patriziale competente il regolamento, limitatamente alle disposizioni di natura essenziale, quando un patriziato, trascorso il termine stabilito e previa formale diffida con l’ assegnazione di un nuovo termine, non vi avesse provveduto.  
3 I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Stato con la riserva dei diritti di terzi.  

Applicabilità

Art. 128    
1 Con l’ approvazione del Consiglio di Stato i regolamenti diventano esecutivi.  
2 L’ approvazione non estingue il diritto di ricorso in ogni caso di applicazione.

TITOLO VII

Del coordinamento e della vigilanza dei patriziati

Capitolo I

 Coordinamento

Promovimento e coordinamento alla pianificazione cantonale

Art. 129  
1 Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, promuove l’ utilizzazione razionale dei beni di proprietà patriziale, coordinata con la pianificazione cantonale e i programmi di sviluppo delle regioni.  
2 Esso si avvale di una commissione in cui sono rappresentati l’ Alleanza patriziale, i servizi e gli enti cantonali interessati.  
3 Il regolamento della commissione ne stabilisce le competenze e il funzionamento.

  Capitolo II

Vigilanza

 Vigilanza

Art. 130    
1 I patriziati sono sottoposti alla vigilanza del Cantone.  
2 Essa è esercitata dal Consiglio di Stato che designa il Dipartimento competente.

Limiti

Art. 131    
1 La vigilanza sui patriziati ha per oggetto:  
a)    il controllo di legalità sull’ applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei patriziati e dei loro organi;  
b)    il controllo di opportunità, limitato all’ arbitrio;  
c)    la sorveglianza sull’ amministrazione in genere e sulle decisioni degli organi patriziali riguardanti la gestione e l’ impiego dei beni di proprietà patriziale;  
d)    i provvedimenti adottati dal presidente dell’ assemblea o del consiglio patriziale nell’ ambito delle sue competenze.  
2 A tale scopo è conferita al Dipartimento la facoltà di esame dei registri, dei libri contabili e degli archivi patriziali come pure sull’ uso e sulla gestione dei beni patriziali.  
3 Quando vi fosse indizio o sospetto di cattiva amministrazione, l’ autorità di vigilanza è legittimata ad intervenire sia su denuncia privata, sia d’ ufficio.

Annullamento di decisioni degli organi patriziali

Art. 132    
1 Il Consiglio di Stato come autorità di vigilanza può annullare le risoluzioni degli organi patriziali:  
a)    quando violano le norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;  
b)    quando fossero in modo manifesto di grave pregiudizio agli interessi del patriziato; in questo caso tale facoltà si prescrive nel termine di dieci anni dalla decisione.  
2 È riservata ai terzi l’ azione di risarcimento.

Sanzioni disciplinari:

a) Nell’ ambito delle funzioni

Art. 133    
1 Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti dell’ ufficio patriziale, della commissione della gestione, del consiglio patriziale e degli uffici presidenziali colpevoli di inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini dell’ autorità di vigilanza o di grave negligenza nell’ esercizio delle loro funzioni i seguenti provvedimenti:  
a)    il richiamo;  
b)    l’ ammonimento;  
c)    la multa fino a un massimo di fr. 2000.-;  
d)    la sospensione dalla carica fino a un massimo di sei mesi.  
2 I provvedimenti di cui alle lett. a), b) e c) si applicano pure a coloro che non sono più in carica.  
3 Ogni provvedimento dev’ essere motivato e preceduto da un’ inchiesta nella quale è data all’ interessato la possibilità di giustificarsi.  
4 Il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione all’ albo dei provvedimenti presi; nel caso di sospensione la pubblicazione è obbligatoria.  
5 I provvedimenti disciplinari si prescrivono nel termine di cinque anni dal compimento dei fatti.  
6Le multe non possono essere messe a carico della cassa patriziale.

b) Sospensione per altri motivi

Art. 134    
1 Se un membro dell’ ufficio patriziale è perseguito per crimini o delitti, il Consiglio di Stato può sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un supplente.  
2 La sospensione può inoltre essere decisa dal Consiglio di Stato quando un membro dell’ ufficio patriziale si trova in stato di insolvenza e gli interessi del patriziato potrebbero venirne compromessi.  
3 L’ interessato dev’ essere udito prima del provvedimento.

Destituzione

Art. 135    
1 Se un membro dell’ ufficio patriziale è condannato alla pena della reclusione o alla detenzione anche se al beneficio della sospensione condizionale, per reati intenzionali contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato deve destituirlo dalle sue funzioni.  
2 In tal caso si provvede alla sua sostituzione secondo le norme delle leggi elettorali.  
3 Il provvedimento dev’ essere motivato e preceduto da un’ inchiesta nella quale è data all’ interessato la possibilità di giustificarsi.  

Rimedi di diritto

Art. 136     
La persona contro la quale è stato preso un provvedimento in applicazione degli artt. da 133 a 135 può ricorrere nel termine di quindici giorni al Tribunale cantonale amministrativo.  

Obbligo di notifica dell’ autorità giudiziaria

Art. 137     
L’ autorità giudiziaria notifica al Consiglio di Stato l’ apertura di un procedimento penale a carico di un membro dell’ ufficio patriziale quando l’ ipotesi di reato è tale da pregiudicare l’ esercizio della carica.

Provvedimenti di eccezione:

a) In casi di cattiva amministrazione

Art. 138     
Quando un patriziato si trova in difficoltà ad assicurare la normale amministrazione o quando l’ ufficio patriziale si sottrae in modo deliberato e continuo ai doveri del suo ufficio, l’ autorità di vigilanza può, previa diffida, direttamente o per mezzo di uno o più delegati affiancarsi o sostituirsi all’ ufficio patriziale nell’ amministrazione del patriziato, fintanto che perdurano i motivi che hanno giustificato l’ intervento.

b) In caso di mancata costituzione dell’ ufficio patriziale

Art. 139    
1 Se l’ assemblea patriziale non provvede alla elezione dell’ ufficio patriziale, o se quest’ultimo non può essere costituito per motivi di incompatibilità secondo la norma dell’ art. 84 tra i membri eletti, il Consiglio di Stato delega al municipio locale l’ amministrazione del patriziato.  
2 Tale misura ha fine tosto che si renda possibile l’ elezione di un ufficio patriziale o quando siano cessate le cause d’ incompatibilità.  

c) Competenze dell’ assemblea

Art. 140     
Nei casi stabiliti dagli artt. 138 e 139 l’ assemblea o il consiglio patriziale mantengono nondimeno le proprie competenze.  

Fusione; disconoscimento

Art. 141     
Perdurando i motivi d’ intervento di cui agli artt. 138 e 139, il Consiglio di Stato può avviare d’ ufficio il procedimento di fusione a norma dell’ art. 36, rispettivamente di disconoscimento a norma dell’ art. 38.

Spese d’ intervento e d’ inchiesta

Art. 142     
1 Il Consiglio di Stato può recuperare le spese d’ intervento o d’ inchiesta fino ad un importo massimo di fr. 10.000.-.  
2 Le spese accollate al patriziato sono a carico della cassa patriziale.

Prestiti e aperture di crediti; ratifica

Art. 143    
Le risoluzioni dell’ assemblea o del consiglio patriziale concernenti prestiti o aperture di crediti devono essere ratificate dal Dipartimento.  

Mancata approvazione dei conti

Art. 144     
Se i conti patriziali, o parte di essi, non sono approvati, l’ ufficio patriziale ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato, il quale ordina un’ inchiesta e adotta adeguati provvedimenti.

Inappellabilità delle decisioni dell’ autorità di vigilanza

Art. 145     
Le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza in applicazione degli artt. da 138 a 144 sono inappellabili.

Capitolo III

  Dei ricorsi contro le decisioni degli organi patriziali

 Competenza

Art. 146   
1 Contro le decisioni degli organi patriziali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.  
2 Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non disponga altrimenti. In questo caso il ricorrente può chiedere al presidente dell’ autorità di ricorso la sospensione della decisione.

Legittimazione attiva

Art. 147     
Sono legittimati a ricorrere contro le deliberazioni degli organi patriziali:  
a)    ogni patrizio avente diritto di voto;  
b)    ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo.

Nullità assoluta

Art. 148     
Sono nulle e di nessun effetto le decisioni in materia patriziale emanate da un organo incompetente a decidere.

Annullabilità:

a) Di tutte le decisioni degli organi patriziali  


Art. 149     
Tutte le decisioni degli organi patriziali sono annullabili:  
a)    quando fossero state violate le norme di legge per la convocazione e quanto tale violazione fosse stata influente sulle deliberazioni;  
b)    quando la riunione fosse stata tenuta in un locale vietato dalla legge.

b) Delle singole decisioni

Art. 150     
Le singole decisioni degli organi patriziali sono annullabili:  
a)    se contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti;  
b)    quando fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto, e quando ciò abbia potuto influire sulle deliberazioni;  
c)    se la votazione non sia stata eseguita secondo le norme della legge;  
d)    se conseguenti a pratiche illecite, oppure quando vi fossero stati disordini o intimidazioni tali da presumere che i patrizi non abbiano potuto esprimere liberamente il voto;  
e)    quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti.

Termini e forma

Art. 151    
1 Le decisioni degli organi patriziali viziate di nullità assoluta possono essere impugnate in ogni tempo.  
2 Negli altri casi, il ricorso deve essere inoltrato per iscritto, entro quindici giorni dall’ intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.  
3 È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative, riservate le disposizioni di altre leggi speciali.

 TITOLO VIII

  Norme transitorie, abrogative e finali

Acquisto dello stato di patrizio per matrimonio; norma transitoria

Art. 152     
L’ art. 42 si applica pure a coloro che, pur avendo contratto il matrimonio prima dell’ entrata in vigore della presente legge, ne fanno richiesta all’ ufficio patriziale entro un anno da questo termine.

Reintegra nel patriziato da nubile della donna patrizia coniugata

Art. 153    
1 La donna patrizia che per matrimonio ha acquistato il patriziato del marito può chiedere entro un anno dall’ entrata in vigore della presente legge, la reintegra nel patriziato da nubile mediante notifica scritta all’ ufficio patriziale del patriziato originario e copia a quello del patriziato del marito.  
2 La reintegra comporta il riacquisto del diritto di voto e dei diritti di godimento, nonché la costituzione di fuoco ai sensi degli artt. 53 e 54.  

Figli: opzione e acquisto

Art. 154    
1 I figli maggiorenni di genitori patrizi la cui madre intende esercitare il diritto di reintegra di cui all’articolo precedente possono parimenti optare per il patriziato della madre entro il medesimo termine.  
2 I figli maggiorenni di madre patrizia sposata con un non patrizio possono acquistare lo stato di patrizio della madre entro un anno dall’ entrata in vigore della presente legge se ne fanno richiesta all’ ufficio patriziale.

Appartenenza a più patriziati

Art. 155    
1 Il patrizio che appartiene a più patriziati di giurisdizione comunale diversa è tenuto ad optare per uno di questi entro un anno dall’ entrata in vigore della presente legge.  
2 Nel caso di mancata opzione fa stato il patriziato del comune di attinenza.

Riconoscimento di patriziati esistenti

Art. 156    
1 Ogni patriziato è tenuto a presentare un’ istanza di riconoscimento secondo l’ art. 3 della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.  
2 I patriziati che non intendono postulare il riconoscimento o lasciano decorrere infruttuosamente il termine di cui al cpv. 1 soggiacciono alla procedura di disconoscimento di cui all’ art. 38.

Modifica dei regolamenti patriziali

Art. 157     
I patriziati sono tenuti a conformare le norme dei loro regolamenti alla presente legge entro quattro anni dalla sua entrata in vigore.  

Applicazione della legge

Art. 158     
Il Consiglio di Stato emana i regolamenti d’ applicazione della presente legge.  

Modifica di leggi esistenti

Art. 159     
Sono modificate le seguenti leggi:  
a)    legge sull’ elezione degli uffici e dei consigli patriziali del 25 marzo 1965:  

Epoca e sistema di elezione

Art. 1        
Le elezioni patriziali avvengono alla data fissata dal Consiglio di Stato ai sensi dell’ art. 65 della legge organica patriziale, a scrutinio segreto, per schede separate, secondo il sistema della maggioranza relativa.

L’ assembla, nella forma dello scrutinio popolare, elegge il presidente, i membri ed i supplenti dell’ ufficio patriziale e, laddove è istituito, il consiglio patriziale.

b)    legge di applicazione e complemento al Codice civile svizzero:

Raccolta di funghi bacche e simili

Art. 171a   
Le modalità di esercizio, dei limiti e i diritti relativi all’ art. 699 CCS sono riservati ai Municipi, sentite le Amministrazioni patriziali e in conformità del regolamento cantonale sulla protezione della flora e della fauna.

Disposizioni abrogative

Art. 160     
La legge organica patriziale del 29 gennaio 1962 e successive modificazioni è abrogata con l’ entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore

Art. 161    
1 Decorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.  
2 Il Consiglio di Stato fissa la data dell’ entrata in vigore.

Pubblicata nel BU 94, 523.